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Assistenza stradale e servizio di trasporto per conto terzi: le distinzioni da tenere presenti!
  09. March 2024     Ti Rimorchio Soluzione Globale  

Assistenza stradale e servizio di trasporto per conto terzi: le distinzioni da tenere presenti!

Per evitare confusioni tra assistenza stradale e trasporto auto e moto, è importante conoscere le regole normative e pratiche che li distinguono.


Il trasporto su strada di autoveicoli e motoveicoli è soggetto a diverse normative, poiché i servizi offerti agli automobilisti e ai motociclisti possono variare notevolmente.

Quando ci si ferma lungo la strada a causa di un guasto, si richiede il soccorso stradale con un carro attrezzi; se si decide invece di far trasportare l'auto al proprio garage, si tratta di un trasporto conto terzi. Se invece un carro attrezzi sta trasportando auto usate per la vendita... in ogni caso, le situazioni non sono equiparabili!

Ma perché? È importante comprendere innanzitutto la distinzione fatta dalla legge riguardo all'uso previsto dei veicoli.

Secondo l'articolo 82 del Codice della Strada, la destinazione del veicolo si riferisce alla sua utilizzazione in base a specifiche caratteristiche tecniche (come carro attrezzi, officina mobile, o trasporto veicoli). L'uso del veicolo, invece, riguarda la sua utilizzazione economica, che può essere:

- Uso personale
- Uso da parte di terzi.


Trasporto di merci e persone

L'impiego da parte di terzi si verifica quando un veicolo viene utilizzato nell'interesse di individui diversi dal proprietario della carta di circolazione, in cambio di un compenso.


Questo utilizzo da parte di terzi può comprendere varie modalità:

- Noleggio auto senza conducente (autonoleggio)
- Noleggio con conducente (NCC)
- Servizio di taxi
- Servizio di trasporto pubblico
- Trasporto di merci per conto terzi (quest'ultimo è regolamentato dalla legge n. 298/74 e successive modifiche).
A parte queste situazioni, tutti gli altri veicoli sono considerati adibiti all'uso personale. Inoltre, secondo la normativa vigente, il servizio di soccorso stradale viene effettuato con un carro attrezzi adibito a uso personale, anzi speciale, e non per conto terzi!

I veicoli utilizzati per il trasporto di merci per conto terzi sono allestiti in modo diverso e richiedono un'autorizzazione con iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, anziché una semplice licenza per l'uso personale.

Soccorso stradale, uso personale e uso speciale

I carroattrezzi sono veicoli speciali, secondo la normativa (articolo 54 del Codice della Strada) e secondo le indicazioni del documento di circolazione.


Sono veicoli destinati al traino e al trasporto di veicoli danneggiati o guasti. Sono esentati dalle leggi riguardanti il trasporto per conto terzi e l'autotrasporto. Tuttavia, per esercitare l'attività di soccorso stradale con questi mezzi, è necessario che siano conformi a specifiche caratteristiche tecniche.

I carro attrezzi devono essere registrati presso la Camera di Commercio locale come veicoli per l'attività di soccorso stradale, per ottenere la relativa carta di circolazione.

Attività di recupero veicoli e rimozione veicoli in divieto di sosta devono essere dichiarate e autorizzate dagli enti proprietari della strada.


Trasporto di veicoli nuovi e usati

La situazione è diversa quando i veicoli, come i carro attrezzi, vengono utilizzati per il trasporto di veicoli automobilistici destinati alla vendita, nuovi o usati. In questo caso, il veicolo deve essere registrato per l'uso personale e richiedere una licenza per il trasporto.

Se l'attività di trasporto per conto terzi diventa continuativa, è necessario iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori come veicoli per trasporti specifici o bisarche.

La differenza è indicata nel libretto di circolazione stradale, dove la dicitura "ad uso speciale" o "ad uso personale" specifica l'uso del veicolo.

Doppio utilizzo uso speciale – conto terzi

Nel caso del soccorso stradale, i veicoli ad uso speciale possono anche trasportare veicoli guasti o danneggiati per conto terzi, come specificato nella Circolare del Ministero dei Trasporti n. 2/2012.

In altre parole, un soccorritore stradale può trasportare un veicolo guasto su richiesta del proprietario, anche senza autorizzazione preventiva per il trasporto per conto terzi.

In questo caso, il guidatore del carroattrezzi non è soggetto a sanzioni, poiché sta svolgendo un servizio di trasporto di veicoli guasti, utilizzando un veicolo adibito a tale scopo e non soggetto alle norme applicabili agli autotrasportatori.

Questa normativa è stabilita anche dal Regolamento Europeo 881/92, che esenta il servizio di soccorso stradale dall'obbligo di licenze o autorizzazioni in tutta Europa.


Sezione relativa alle violazioni della normativa sul trasporto di auto e moto

Come abbiamo visto, i veicoli adibiti al soccorso stradale possono trasportare veicoli guasti per conto terzi, ma se sono coinvolti in operazioni di trasporto di merci, si tratta di un'infrazione.

In tal caso, è prevista una sanzione amministrativa (articolo 82 del Codice della Strada, comma 8 e 10) per l'uso del veicolo per una destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione. Le multe possono variare da 78€ alla sospensione della carta di circolazione per 1-6 mesi. Inoltre, il carro attrezzi può essere sottoposto a fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta.


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